Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale

Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160 e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Sostituisce pertanto i seguenti tributi (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 816):

  • tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
  • diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
  • imposta comunale sulla pubblicità (ICP).

É disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il presupposto del canone è:

  • l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
  • la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

REGOLAMENTO per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dell’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati.
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 05/02/2021

TARIFFE

Delibere di Giunta Municipale n. 28 del del 09/03/2021

COME

Il servizio è affidato in concessione alla Società MT SPA ufficio Sant’Antioco Via Gialeto, 6 – 09017 Sant’Antioco 0781-82399 cell. 3346376236 mail santantioco.tributi@naggioli.it

Modalità di pagamento: con sistema del PAGOPA.
Per l’emissione spontanea dell’avviso di pagamento occorre collegarsi al SITO https://pagopa.comune.santantioco.ca.it/PagamentiOnLine/accesso poi proseguire nella sezione pagamenti spontanei – SERVIZIO: Canone unico patrimoniale o Canone Mercatale.

Una volta caricati i propri dati anagrafici il sistema consentirà la stampa dell’avviso di pagamento PAGO PA. Nella causale specificare l’anno, il trimestre di riferimento e il cod IUN.

Detto avviso potrà essere pagato:

  • utilizzando l’home banking della propria banca (dove si trovano i loghi CBILL o pagoPA);
  • presso gli sportelli della propria banca (se abilitati);
  • Lottomatica;
  • presso le Poste.

Sarà altresì possibile optare per pagamento diretto dal canale attivato dall’Ente Creditore utilizzando carta di credito/debito sui principali circuiti (Visa, MasterCard, etc.), PayPal.

Esenzioni per l’anno 2021 – Misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 art. 9 ter comma 2 e successive modificazioni e integrazioni, dispone che sono esenti dal pagamento del canone fino al 31 dicembre 2021:
• le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 legge 25/08/1991, n. 287 (già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020);
• i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al d. lgs. 31/03/1998, n. 114 (già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020).
• delle attività commerciali che non rientrano in quelle di pubblico esercizio di cui all’art. 5 L. 25/08/1991 n. 287 e di esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.Lgs n. 114/1998 e quindi non contemplate tra le beneficiarie delle misure di esenzione di cui alla l’art. 9 ter commi 2 e 3 del DL 137/2020 come modificato da art. 30 co. 1 lett. a) e b) DL 41/2021 hanno agevolazione nella misura del 60% dal 01/06/2021 al 31/12/2021 con deliberazione della GM n. 98_2021

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