
Informativa IMU 2022 – Scadenza saldo 2022
Si informa la cittadinanza che per l’anno 2022 l’acconto dell’Imposta Municipale propria (IMU) deve essere versato, entro il 16 giugno 2022, mentre il saldo entro
INFORMATIVA NUOVA IMU 2020 (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160)
La legge 160/2019 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta Unica Comunale – IUC – ad eccezione della TARI – abrogando la TASI ed istituendo la “nuova IMU”. Dal 1° gennaio 2020, quindi, non è più in vigore la TASI, mentre la c.d. “nuova IMU” è disciplinata da nuove disposizioni.
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’art. 1, commi 740 e 741, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.
L’imposta municipale propria non è dovuta in relazione all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso
SOGGETTO PASSIVO
i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
il genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che gli attribuisce il diritto di abitazione (in tal caso solo il genitore assegnatario sarà esentato dal pagamento dell’imposta)
il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
il locatario finanziario.
In presenza di più soggetti passivi per uno stesso immobile, ogni contitolare ha una autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta e delle esenzioni o delle agevolazioni, si deve tenere conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
Si informa la cittadinanza che per l’anno 2022 l’acconto dell’Imposta Municipale propria (IMU) deve essere versato, entro il 16 giugno 2022, mentre il saldo entro
Le aliquote IMU sono state deliberate dal Consiglio comunale con delibera di Consiglio Comunale del 15/06/2020. La base imponibile si calcola: per i fabbricati sulla rendita catastale rivalutata, per i terreni in zona edificabile sul valore venale in comune commercio dell’area.
Tipologia | Aliquota |
---|---|
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 5 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0 |
Terreni agricoli | 0 |
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0.25 |
Unità immobiliari concesse in comodato a genitori/figli (riduz. 50% della base imponibile) | 8.6 |
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 | 8.6 |
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti | 8.6 |
Aree fabbricabili | 8.6 |
Scadenza prima rata: (ACCONTO 50% OPPURE INTERO VERSAMENTO DEL DOVUTO ANNUO) entro il 16/06/2020
Scadenza seconda rata: (SALDO 50%) entro il 16/12/2020
In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’intero anno 2019.
L’ IMU è un tributo in autoliquidazione. Il contribuente provvede autonomamente, ovvero avvalendosi di professionisti o centri di assistenza fiscali (caf), al calcolo e al versamento del dovuto utilizzando il mod. F24. L’IMU non è dovuta qualora l’importo ANNUO sia inferiore a € 10,00.
Il comune mette a disposizione il programma di calcolo dell’imu all’interno della pagina principale del sito istituzionale, raggiungibile anche dal seguente indirizzo: https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=santantioco
Codice | Descrizione |
---|---|
3912 | IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE |
3913 | IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE |
3914 | IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE |
3916 | IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE |
3918 | IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE |
3925 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
3930 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE |
IMMOBILI IN COMODATO
Possono usufruire della riduzione del 50% della base imponibile quegli immobili concessi in comodato d’uso come abitazione principale ai parenti di primo grado(genitore/figlio) PURCHE’:
Il Comune
Con delibera del 15/06/2020 il Consiglio Comunale ha disposto la possibilità di pagare la prima rata di acconto dell’IMU 2020 entro il 30/09/2020 alle seguenti condizioni:
Lo Stato
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non e’ dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, quindi non dovranno pagare l’acconto IMU, i seguenti immobili:
Attenzione: l’esenzione dalla prima rata IMU 2020 si applica solo se il proprietario dell’immobile è anche il gestore dell’attività turistica. Se invece le due figure non coincidono, quindi se il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, deve regolarmente pagare l’IMU (art. 177 D.L. 34/2020).
L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
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