La cancellazione dall'Anagrafe presuppone che la persona abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni. Questo comporta la perdita di tutti i diritti (rilascio di certificazione anagrafica corrente, diritto elettorale, esenzioni o riduzioni da specifiche imposte o tributi, assegnazione di contributi, ecc.) e doveri relativi all'iscrizione anagrafica nel Comune.
Cause di cancellazione dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR.
La cancellazione anagrafica può avvenire per:
- Cancellazione per morte
La comunicazione viene effettuata all'Anagrafe dall'Ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di morte del defunto.
- Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all'Estero
In tal caso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al nuovo Comune di residenza o (se si tratta di cittadini italiani) al Consolato italiano all'estero, che a loro volta comunicheranno al Comune di precedente residenza il cambiamento avvenuto.
I cittadini stranieri che emigrano all'estero potranno comunicarlo al Comune di residenza tramite il modulo pubblicato di seguito.
- Cancellazione per irreperibilità accertata
La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di quanto accertato durante il Censimento della popolazione, oppure a seguito di ripetuti accertamenti intervallati nel tempo.
Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie.
La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall'inizio della procedura di cancellazione. La decorrenza del procedimento è la data in cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato.
- Cancellazione del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno
Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (il cittadino di Paesi terzi rispetto all’Unione europea) deve soddisfare il requisito della regolarità del soggiorno.
La normativa anagrafica prevede che l’Ufficiale d’Anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto:
il mancato rinnovo, entro 6 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno scaduto, della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del d.P.R. n.223/1989.
Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione, o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla (ad esempio perché è in attesa di un nuovo permesso, o perché ha effettuato una conversione dello stesso), formalmente la cancellazione potrà essere eseguita.