Convivenza di fatto

La Convivenza di fatto è formata da due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a coppie composte da persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso e di cittadinanza sia italiana che non:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale
  • residenti e coabitanti nel Comune di Sant'Antioco allo stesso indirizzo sul medesimo stato di famiglia
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione
  • di stato civile libero (non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile)
  • se di cittadinanza extracomunitaria: in possesso di permesso di soggiorno valido

Descrizione

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze (L.76/2016), i conviventi di fatto:

a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);

b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (art.1 comma 39);

c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41); 

d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);

e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);

f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);

g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);

h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);

i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49). 

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

La Cancellazione di una Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Sant'Antioco di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate). 

Come fare

Gli interessati, devono presentare presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza dei conviventi, un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.

Cosa serve

La Convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L'Ufficiale d'Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l'esistenza della convivenza di fatto.

Cosa si ottiene

L'istituzione di una Convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

45 giorni

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto può essere presentata in qualsiasi momento. La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

Quanto costa

Nessun costo

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Casi particolari

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Copia dell'accordo dovrà essere trasmesso all'Ufficio Anagrafe entro dieci giorni dalla redazione inoltrandolo via pec all'indirizzo protocollo@comune.santantioco.legalmail.it
Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione.
E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto di convivenza.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa Responsabile

Ufficio Anagrafe

Rilascia certificati di residenza, stato di famiglia e carte d’identità.

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Data Ultimo Aggiornamento: 27/10/25 11.01