Servizio Politiche Sociali - Assegno di maternità

Si tratta di una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS. Spetta a cittadini italiani, comunitari o stranieri in possesso di soggiorno.

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A chi è rivolto

La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il/la bambino/a nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui/lei.

La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità. Inoltre possono richiedere l’assegno le donne che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Possono richiedere l'assegno anche le madri di: - bambini in affidamento preadottivo; - bambini ricevuti in adozione senza affidamento. In tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età; - neonati riconosciuti dalla sola madre.

Descrizione

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Come fare

Prepara i seguenti documenti: 

  • fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità, completa di Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni); la certificazione ISEE dovrà includere i dati del minore per cui si richiede il beneficio;
  • fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e del codice fiscale della persona richiedente;
  • fotocopia delle coordinate bancarie intestate alla dichiarante (codice IBAN);
  • fotocopia del permesso di soggiorno della richiedente, se non comunitaria;
  • fotocopia del permesso di soggiorno del/la bambino/a; in mancanza di esso alla data di presentazione della domanda, la persona richiedente dovrà presentarla al Centro di assistenza fiscale convenzionato non appena ne entrerà in possesso.

Cosa serve

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISEE è composto da:

  • richiedente;
  • coniuge;
  • altri soggetti componenti la famiglia anagrafica;
  • minore per cui si richiede il beneficio.


Inoltre vanno considerati nel nucleo familiare:

  • i soggetti a carico ai fini IRPEF anche se non presenti nella scheda anagrafica della richiedente;
  • il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente.


I coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente quando si verificano le seguenti situazioni:

  • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
  • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
  • quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

Cosa si ottiene

L’importo dell’assegno mensile di maternità, se spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è pari a 407,40 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.037,00 euro, come da Circolare n. 45 del 19 febbraio 2025.

Tempi e scadenze

180 giorni

La domanda va presentata entro sei mesi dalla data del parto. In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del/la minore nella famiglia anagrafica della donna che lo/la riceve in adozione o in affidamento.

Quanto costa

Il Servizio non ha nessun costo a carico del cittadino.

Procedure collegate all'esito

L'assegno verrà erogato direttamente dall'INPS, il Comune provvede al solo inoltro della domanda.

Vincoli

I requisiti di accesso sono:

  • residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del/lla figlio/a o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un/una  minore ricevuto/a in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • residenza nel Comune di Milano al momento della presentazione della richiesta;
  • trovarsi in una delle seguenti condizioni:
  • cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
  • cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; 
  • cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo;
  • cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico lavoro (famiglia, lavoro, attesa occupazione, assistenza minori) della durata superiore a sei mesi;
  • cittadinanza non comunitaria in possesso di altro permesso di soggiorno di durata di almeno un anno;
  • familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno.
  • i figli minori devono essere residenti nel Comune di Milano e iscritti nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo  dell’erogazione dell’assegno;
  • essere casalinga o disoccupata o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a € 2.020,85 per l’anno 2024;
  • non aver superato € 20.221,13 di valore ISEE per l’anno 2024 (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
  • il figlio, la figlia, se non è nato/a in Italia o non è cittadino/a di uno Stato dell'Unione Europea deve essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto/a sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.

Tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, pena esclusione dallo stesso.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi:

  • D.P.C.M. n°452 21 dicembre 2000
  • Art. 74 Decreto Legislativo n°151 26.03.2001

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Categoria del servizio:

Data Ultimo Aggiornamento: 09/09/25 12.44