Formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 2009
Dettagli:
Pubblicazione Manifesto contenente avviso per formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 2009
26/01/2026
Descrizione
IL SINDACO
Visti gli art. 1932, 1933 e 1934 del Codice dell’arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
NOTIFICA
1. Ai giovani di sesso maschile che nell'anno corrente compiono il diciasettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati.
2. Ai genitori e tutori dei giovani di cui al punto 1), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva. Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
b) i giovani coniugati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
3. Agli effetti dell'iscrizione nelle liste di leva, è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero, il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.
4. I giovani domiciliati nel Comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore
5. I giovani di cui sopra sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del Tribunale, comprovante che appartengano per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell’art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMUNALE DI LEVA. Tel. 0781/8030245
Sant’Antioco, 26/01/2026
IL SINDACO
F.to AVV. IGNAZIO LOCCI
A cura di
Data Ultimo Aggiornamento: 26/01/26 18.26