ISCRIZIONE:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:
- a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. La decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
- prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. La decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.
L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.
AGGIORNAMENTO:
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
CANCELLAZIONE DALL' A.I.R.E.:
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni censuarie, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.